Con la sentenza del 30 Giugno 2010 n°24510 la Cassazione ha assolto un uomo di Cassino che aveva inviato a una donna una e-mail contenente "apprezzamenti gravemente lesivi della dignità e dell'integrità personale e professionale" del convivente di lei. Il giudice di primo grado aveva condannato l'uomo ad una multa di 200 euro, basandosi su un interpretazione estensiva dell’art. 660 del c.p. che testualmente prevede “Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516”. La Cassazione spiega invece che la posta elettronica e’ meno invasiva degli sms e ”turba” di meno la privacy rispetto all’invasivita’ del cellulare: per questo le mail di insulti non costituiscono ”molestia” e per essere puniti serve una querela ”per ingiuria”. Tra i due sistemi di comunicazione ci sarebbe una differenza sostanziale: manca infatti la simultaneità tra mittente e destinatario, l'intromissione diretta del primo nella vita del secondo, presente nella telefonata ma assente nelle email.





